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Firma digitale e trasferimento di quote di società a responsabilità limitata

FIRMA DIGITALE E TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

 

di Marco Scialdone

Computerlaw 2.0 – Informatica e Diritto

Socio fondatore Associazione Nazionale Operatori e Responsabili Conservazione digitale documenti (ANORC – www.anorc.it) 

Collabora con il Digital&Law Department dello Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it

 

Il Decreto Legge 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha introdotto importanti novità in tema di trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata. In particolare, ci si riferisce all'articolo 36, comma 1-bis che così recita:  

 «1- bis. L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile puo` essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e` depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e` stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.»

 

Si ricorda che il comma II dell'articolo 2470 c.c. prevede quale unica modalità di trasferimento delle quote di s.r.l. la sottoscrizione di un atto autentico da depositarsi, a cura del notaio autenticante, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione sia stabilità la sede della Società. L'iscrizione del trasferimento nel libro soci dovrà poi avvenire su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.



...CONTINUA NEL DOCUMENTO ALLEGATO IN PDF

27/08/2008

Marco Scialdone

ALLEGATI:
articolo di marco scialdone

 

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