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Il Consiglio di Stato conferma in un nuovo parere che il Codice della Amministrazione Digitale è da rifare! Un primo commento a caldo...

Il Consiglio di Stato ancora una volta "bacchetta" il legislatore e, in parole povere, rispedisce al mittente molte delle proposte di modifica al D. Lgs. n. 82 del 2005 (Codice della pubblica amministrazione digitale) approvate in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2006.

Con il suo parere n. 31/2006 (sottoriportato) il Consiglio di Stato in più punti ha ribadito che di proposte programmatiche non c'è bisogno se concretamente non è prevista una copertura finanziaria e una specifica proposta di riorganizzazione dell'agire amministrativo digitale. Il CdS non risparmia neppure qualche utile "frecciatina" al  Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, in merito al Decreto del 23 gennaio 2004 (relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto) precisa che tale decreto è giunto in ritardo e non risolve con efficacia i problemi relativi all'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti dal punto di vista tributario.

Molte critiche sono riservate alle definizioni e agli articoli dedicati al documento informatico e alle firme elettroniche. Qui la confusione rimane disarmante. Da parte di tutti, purtroppo...

Su due punti cruciali il Consiglio di Stato non ha ritenuto utile intervenire e, quindi, sembrerebbe avallare le proposte di modifica legislativa contenute nello schema di decreto:

Art. 6 (Modifica all’articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) - Dopo il comma 1 dell’articolo 20 (da intendersi del D.Lgs. n. 82/2005) è inserito il seguente: “1 bis. Il documento informatico formato in modo da garantire la permanenza temporale  e la non modificabilità automatica del documento è idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta.”.

Art. 20 (Modifiche all’articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005) Al comma 2 dell’articolo 65 dopo le parole “Le istanze e le dichiarazioni inviate” sono aggiunte le seguenti parole: “o compilate su sito”.

Rimane, inoltre, immutato l'art. 45 del Codice... Insomma, l'impostazione del legislatore (e quella del Consiglio di Stato) non sembra aggiungere nulla al controverso dibattito sul valore del documento informatico sprovvisto di firma digitale e, quindi, si conferma l'impostazione (ormai accreditata giurisprudenzialmente) di slegare il concetto di "forma scritta" dalla presenza di una firma digitale nel documento informatico.

D'altra parte non potrebbe essere altrimenti, le "identificazioni informatiche" e le forme più o meno "leggere" di "autenticazione informatica" sono il cuore dell'e-commerce e vanno in qualche modo regolamentate! E ciò a prescindere che esse debbano considerarsi o non considerarsi firme elettroniche!

Come ribadito tante volte, non c'è solo la firma digitale nel mondo dell'e-commerce...anzi nella prassi commerciale telematica si va da tutt'altra parte!

In ogni caso, occorre purtroppo sottolineare che, procedendo in questo modo affrettato e "schizofrenico", si sta sommando confusione nella confusione in tutti i giuristi e gli operatori del settore! Per una volta il legislatore dovrebbe avere l'umiltà di non interverre più sulla materia per almeno un anno, se non di più!

                                                                           
Andrea Lisi

Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 30 gennaio 2006

N. della Sezione:
31/2006

continua

14/02/2006

 

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