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Dal Giudice di Pace di Pesaro un nuovo decreto ingiuntivo basato sulla produzione di e-mail!

D.I. n. 598 / 2004   R.G. n. 1156/ 2004

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESARO

Ricorso per decreto ingiuntivo

II Dr. F. R., con studio e residenza in Pesaro alla St. San Nicola 39, agli effetti della presente procedura rappre­sentato e difeso dall'Avv. M. G. di Pesaro, presso il cui studio in Via **** elegge domici­lio, giusta delega a margine,

premesso

- che l'istante è creditore, per giustificato ed accettato recesso e contestuale promessa di pagamento (rimborso), del­l'importo di € 989,91 della E.I., con sede lega­le in Roma alla Via ****;

- che del credito si fornisce la prova scritta, consistente nella e-mail E. I. 8.2.04 (doc. n. 1), nonché nella contabile di bonifico 21.10.03 da Dr. F. R. ad E. di € 970,00 (doc. n. 2);

- che con il bonifico di cui sopra (v. doc. n. 2) il ricor­rente versava la propria quota di iscrizione al corso di di­ritto societario organizzato e tenuto da E. (v. iscrizione, doc. n. 3).

Come da programma E. (doc.n. 4), il corso sarebbe dovuto iniziare il 24.10.03 e, dopo le lezioni del 3, 7, 14, 21 e 28 novembre, concludersi il 12.12.03, ovvero in data prossima ed anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto so­cietario prevista per l'I.1.04 (di qui l'interesse del pro­fessionista ricorrente al corso: pre-pararsi all'avvento del­la nuova disciplina);

- che, del tutto inopinatamente, il corso iniziava dopo oltre un mese dalla data prevista (28.11.03) e andava pertanto a terminare ben oltre la data di entrata in vigore della riforma. Il corso procedeva peraltro con continue modifiche e rinvii delle date delle lezioni, comunicate con preavvisi del tutto incongrui ed in base al calendario dell'anno precedente (ergo: a date inesistenti), dì talché il ricorrente, valutando incompatibile una siffatta organizzazione con i propri impegni professionali, in data 12.1.04 (doc. n. 5) comunicava ad E. la propria formale decisione di ritirarsi dal corso e richiedeva il rimborso della quota di iscrizione, da versarsi sul proprio C/C presso Unicredit Banca Ag. 0021 di Pesaro;

- che dopo diversi solleciti, E. rispondeva come da email in atti (v. doc. n. I), ovvero promettendo il rimborso;

- che, nonostante le promesse e le scuse (doc. n. 6), E. non vi ha mai provveduto, e a nulla è valso il successivo ed ultimo invito del sottoscritto procuratore (doc. n. 7);

- che ad oggi il credito ha maturato interessi per € 19.91, e

pertanto, come su detto, il credito ammonta a complessivi €

989,91.

Tutto quanto sopra premesso, il Dr. F. R., come in atti

rappresentato e domiciliato

chiede

che la S.V. 111.ma voglia ingiungere alla ditta E. I., in persona del suo L.R. p.t., corrente in Roma alla Via ***, il pagamento della somma di € 989,91, oltre agli interessi dalla data di deposito del presente ricorso al saldo effettivo ed alle spese della procedura giusta nota allegata.


Si allega fascicolo documenti e nota spese.

Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che il valore ammonta ad

€ 989,91, comprensivo di interessi ad oggi maturati.

Pesaro, li 4.8.04,

Avv. M. G.

Depositato in cancelleria il 5 ago 2004-12-01

Il cancelliere

Il Giudice di Pace

letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione prodotta, visti gli artt. 633 e segg. C.P.C.,

ingiunge

con il presente decreto alla ditta E. I., in persona del suo L.R. p.t., corrente in Roma alla Via ***, di pagare, nel termine di gg. 40 dalla notifica del presente decreto, la somma di € 989,91 in favore della istante, oltre agli interessi legali dal 4.8.04 al saldo effettivo ed alle spese di questa procedura che liquida in totali €     di cui €    , compreso 12,5% forfetario, per spese, €     per competenze, €   per onorario, oltre IVA, CAP e successive di legge.

Avverte la debitrice che potrà proporre opposizione al presente decreto nel termine di gg. 40 dalla notifica e che in difetto di opposizione e/o pagamento nel termine di cui sopra, si potrà procedere ad esecuzione forzata sulle cose e sui beni di essa debitrice anche presso terzi ed a quant'altro dalla Legge non eccepito.

Pesaro, li

Il Cancelliere                                IL GIUDICE DI PACE


Pesaro, lì 02/11/04

01/12/2004

 

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