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Trasferimento di quote srl, ritorno al passato? A cura di Luigi Foglia

Trasferimento di quote srl, ritorno al passato?
A cura di Luigi Foglia, Digital & Law Department Studio Legale Lisi – www.studiolegalelisi.it 


Il 17 aprile scorso il Giudice del Registro del Tribunale di Vicenza, con un’ordinanza emessa ex art. 699sexies, 700 e 2191 C.c., ha ordinato la cancellazione dal Registro delle Imprese dell’iscrizione di un atto di cessione di quote di una Società a responsabilità limitata.

L’atto di cessione era firmato digitalmente e marcato temporalmente secondo quanto previsto dall’art. 36, co. 1bis, della L. 6 agosto 2008 n.133 il quale prevede espressamente che “L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici…”; il giudice cautelare ha però ritenuto nullo l’atto di trasferimento in quanto la firma digitale non risultava autenticata dal Notaio.

Si è, in questo modo, riaperto un dibattito che ha visto schierate due opposte linee di pensiero fin dall’approvazione del D.L. 112/2008, convertito poi in Legge n.133 dell’agosto 2008.

Da un lato i Notai[1] che affermavano la necessità dell’autentica delle sottoscrizioni delle parti,  anche se digitali, dall’altro quanti[2] (commercialisti, enti istituzionali, o “cyber-avvocati”), i quali ritenevano che la semplificazione consistesse proprio nella nuova possibilità di firmare digitalmente il documento elettronico di trasferimento delle quote senza ricorrere alla successiva autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un Notaio; un sistema, insomma, che si affiancasse a quello “cartaceo” previsto dall’art 2470 del codice civile[3].

Il problema è sorto a causa di una norma imprecisa, quella dell’art. 36, co. 1 bis, della L.133/2008, che lascia, nella sua formulazione attuale, qualche dubbio in merito alla necessità di una firma digitale autenticata (ex. Art. 25 del CAD) o meno.

I dubbi sono e restano, comunque, di carattere meramente formale: l’obiettivo della norma resta quello di semplificare il trasferimento delle quote societarie e dare un impulso maggiore all’utilizzo della firma elettronica ed oltre ad alcuni Notai nessuno prima di questa sentenza l’aveva messo in dubbio. Infatti, già nel 200[4], l’Agenzia delle Entrate si era espressa sul nuovo art. 36, co. 1-bis, della L.133/2008 ed un recente provvedimento dell’agenzia delle Entrate[5], sembrava aver completamente messo da parte ogni problematica stabilendo quali fossero gli adempimenti per effettuare la registrazione telematica dei documenti elettronici di trasferimento delle partecipazioni societarie e non menzionando mai, né nel corpo del provvedimento né negli allegati tecnici, l’autentica notarile.

Con la menzionata ordinanza si è tentato di riaprire il dibattito.
In pratica l’art. 36, co.1bis, L.133/2008 nel prevedere la possibilità di firmare digitalmente gli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie si “dimentica” di abrogare o quanto meno derogare alla disposizione dell’art. 2470 del codice civile che richiede che tali atti siano provvisti di sottoscrizione autenticata.

Purtroppo, in mancanza di una precisa indicazione da parte del legislatore, il Giudice ha ritenuto che la norma dell’art. 36 fosse una norma “derogatoria”, che detta cioè una disciplina in deroga alla normativa generale, la quale continua tuttavia ad applicarsi al di fuori dell’ambito coperto dalla deroga: per questi motivi ha ritenuto che l’introduzione dell’art. 36 non abbia fatto venir meno la necessità di veder autenticate le firme, anzi, la firma digitale di cui parla l’art. 36 è quella prevista dall’art. 25 del C.A.D. ovvero la firma digitale autenticata!
Ma una tale interpretazione è del tutto fuorviante e lontana anni luce da quelle che è stata la volontà legislativa e che sono le esigenze della società civile.

Norma derogatoria, quindi, ma se così fosse la deroga dove sarebbe?
La possibilità di firmare digitalmente un atto non è già pacificamente riconosciuta dall’art. 20 comma 2 del CAD secondo il quale un documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, nel rispetto delle regole tecniche previste per la sottoscrizione elettronica, soddisfà già, di per se, il requisito della forma legale scritta (nonché della sottoscrizione)?

Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, a cosa serva la disposizione dell’art. 36 comma 1-bis della L. 6 agosto 2008 n.133: seguendo l’interpretazione del Giudice cautelare, come abbiamo avuto modo di vedere, finiremmo per svuotare completamente di significato una norma che evidentemente a qualcosa dovrà pur servire. O dovremmo davvero considerare l’art. 36 solo un semplice “spot” per ricordare la possibilità di sottoscrivere gli atti con l’utilizzo della firma digitale?

Vale la pena di ricordare che lo scopo della normativa in oggetto è proprio quello di semplificare processi troppo spesso rallentati o resi gravosi da inutili orpelli burocratici. L’art. 2470 richiede che il Notaio si limiti ad attestare l’identità dei sottoscrittori dell’atto di trasferimento: è naturale, a questo punto, pensare che il legislatore abbia inteso semplificare quest’operazione ritenendo che anche gli atti firmati digitalmente (senza autentica, ma nel rispetto delle regole tecniche previste dal CAD) possano garantire l’identità del firmatario[6].

L’interpretazione effettuata dal Giudice del Registro di Vicenza è solo una delle possibili interpretazioni dell’art. 36, co.1 bis, della L. 133/2008 ed è, purtroppo, la più limitativa! Speriamo di poter considerare, questa ordinanza, solo un tentativo di strigliare il nostro legislatore ed invitarlo ad una sua sempre maggiore attenzione nella attività di tecnica legislativa: una norma scritta in modo impreciso ha come effetto inevitabile quello di creare ancora maggiore diffidenza verso le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, finendo così per ottenere risultati antitetici a quelli prefissati…e ancora una volta spetta all’interprete far salve le buone intenzioni del nostro legislatore!

[1] G. Petrelli e E. Maccarone,  Le cessioni di quote dopo la legge n.2 del 2009, in La Giurisprudenza di Merito 3/2009, Giuffrè editore.
[2]Lisi A., Dematerializzazione, Firma digitale, Invio telematico di istanze e Trasferimento di quote societarie senza sottoscrizione autenticata: ma davvero abbiamo ancora bisogno della sottoscrizione autenticata? (http://www.studiolegalelisi.it/news.php?id=84);  Scialdone M., Firma digitale e trasferimento quote srl: un primo stop
,  (http://scialdone.blogspot.com/2009/04/firma-digitale-e-trasferimento-quote.html).
[3]Si veda anche la Circolare Unioncamere del 22 setembre 2008 (http://www.ap.camcom.it/upload/file/468/234376/FILENAME/circunioncamere.pdf).
[4] Circolare Agenzia delle Entrate 58/E del 17 ottobre 2008.
[5] Art. 3,Provvedimento della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, “L’atto di trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, deve recare i seguenti ulteriori elementi distintivi: a) la firma digitale dell’intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione; b) la marca temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti.
[6] Secondo quanto disposto dal CAD, art. 20 e 21, la Firma digitale sarebbe un gradino sotto la firma autenticata (sia digitale che autografa), ma il legislatore ha ben chiara e sottolinea più volte la sua capacità di assicurare adeguatamente la paternità dell’atto ed il suo contenuto.

08/05/2009

 

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