19 maggio 2024
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LE GARANZIE BANCARIE INTERNAZIONALI

Nel commercio internazionale il riconoscimento dell'astrattezza delle garanzie contrattuali (cosiddette bonds) rappresenta un passaggio ineludibile affinché il bond possa adempiere la propria funzione precipua, e cioè quella di liberare il beneficiario garantito dall'obbligo di provare la mancata esecuzione dell'obbligazione principale posta in capo alla controparte. E' proprio in risposta a tale esigenza di certezza e celerità delle relazioni giuridico-economiche che sono sempre più diffuse le cd. garanzie on demand, vale a dire a prima richiesta, in forza delle quali un cliente straniero ha la certezza che, nell'ipotesi di inadempimento della controparte, un terzo, normalmente una banca, provvederà a pagare, su sua semplice richiesta o dietro presentazione dei documenti indicati in garanzia, una somma predeterminata.
Le obbligazioni assunte da una banca in relazione ad un credito di firma (cd "impegni di firma") possono assumere differenti forme contrattuali: fideiussioni, garanzie autonome, depositi cauzionali, crediti documentari, accettazioni bancarie, aperture di credito di sportello. In questa sede intendo soffermarmi sulle garanzie autonome che assistono un contratto internazionale, tutelando una parte dall' altrui inadempimento; molto più spesso si assiste ad un incrociarsi delle garanzie medesime: da un lato cioè, il compratore si garantisce dal rischio che il venditore non effettui la fornitura, dall'altro il venditore si tutela dal rischio di mancato pagamento.
Il contratto autonomo di garanzia, Garanzievertrag, designa l'impegno assunto da una banca, di pagare un dato importo al beneficiario , al fine di garantire la prestazione di un terzo, rinunciando a qualsivoglia eccezione (esclusa , beninteso, l'exceptio doli).
Sotto il profilo negoziale è di facile intuizione che la disponibilità del venditore a fornire una garanzia bancaria può rappresentare un fattore di enorme competitività, tale da determinare l'aggiudicazione stessa del contratto.
Il vantaggio precipuo di una garanzia autonoma (comunemente detta bond) è , come anticipato, quello di rendere certo ed immediato il pagamento, proprio grazie alla sua astrattezza, sollevando il creditore dall'onere di provare la fondatezza delle proprie richieste. Le garanzie autonome più diffuse nella contrattualistica internazionale sono: 1)BID BOND; 2)ADVANCED PAYMENT BOND; 3) PERFORMANCE BOND; 4) RETENTION MONEY BOND; 5) MANTAINANCE BOND ; 6) COSTUMS BOND.
Il cd. BID BOND, garanzia d'offerta, rappresenta la garanzia richiesta da un ente che bandisce una gara internazionale d'appalto, e che corrispondentemente, chi aderisce al bando di gara presentando un'offerta, s'impegna a sottoscrivere in caso di aggiudicazione del contratto. Il BID BOND si concreta in sostanza l'obbligo di pagare una certa somma, qualora l'APPALTATORE "ordinante"(in quanto "ordina" alla banca che funge da garante di effettuare il pagamento dedotto in garanzia nei confronti dell'ente che ha indetto la gara d'appalto) non adempia le condizioni d'asta. Il BID BOND costituisce pertanto in un deterrente inteso a limitare la partecipazione alle gare d'appalto (cd. BID) alle sole imprese realmente interessate; esso accompagna di norma i documenti di gara, generalmente non supera il 3-4 % del prezzo dell'opera, ed ha una durata che varia dai 2 ai 6 mesi.
L'ADVANCED PAYMENT BOND garantisce invece al COMMITTENTE la restituzione delle somme da questi anticipate all'APPALTATORE per le spese d'impianto del cantiere o per l'approntamento delle forniture, laddove quest'ultimo non porti a compimento i lavori; è pari al 100% dell'importo pagato, e viene di norma recuperato mediante una deduzione sullo stato d'avanzamento dei lavori.
Il PERFORMANCE BOND garantisce il COMMITTENTE della buona esecuzione dell'opera: esso può avere ad oggetto una somma di denaro che potrà variare dal 5 al 10 % del valore del contratto, a titolo d'indennizzo, o piuttosto l'obbligo di completare l'opera . Tale tipo di garanzia dura fino all'esecuzione totale del contratto, e non è passibile di riduzioni d'importo.
Nel caso del RETENTION MONEY BOND bisogna premettere che a ciascuno Stato di Avanzamento dei lavori il COMMITTENTE trattiene una parte degli importi (di solito il 10 %) da corrispondere all'APPALTATORE, cautelandosi in tal modo da spese impreviste e relative a difetti occulti di costruzione; tali importi vengono poi corrisposti "a collaudo avvenuto". Laddove tuttavia queste somme vengano corrisposte nel corso dell'esecuzione del contratto, il COMMITTENTE dovrà garantirsi dell'eventuale restituzione delle medesime. Questo è lo scopo precipuo del RETENTION MONEY BOND.
L'esigenza cui risponde invece il MANTAINANCE BOND è quella di garantire il COMMITTENTE per i difetti "non apparenti", emersi solo dopo la chiusura del cantiere. Esso non supera di norma il 7-10% dell'importo dell'opera, e dura circa 1 anno, vale a dire l'intero periodo di manutenzione dell'opera.
Il COSTUMS BOND garantisce infine il pagamento di eventuali dazi doganali per macchine temporaneamente importate per l'esecuzione dell'opera, nell'ipotesi in cui le stesse non vengano riesportate. Naturalmente la durata del bond in tal caso è speculare all'esecuzione dei lavori: bisogna tuttavia prestare attenzione a macchine con durata fisica limitata nel tempo, ed inferiore a quella di esecuzione del contratto principale.


Dr.ssa Carla Cannavacciuolo
carlacannavacciuolo@hotmail.com

 

 

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