19 maggio 2024
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LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' ALL'ESTERO, CON RIFERIMENTO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

Articolo pubblicato sul Bollettino della Camera di Commercio Italo Orientale - anno 6, n.4 - aprile 2000, p.4

Costituire una società all'estero significa pervenire alla determinazione di "allargare" i propri confini produttivi, cercando in altre realtà socio - economiche quelle condizioni che consentano di meglio orientare la propria offerta.

Infatti, se la nostra normativa nazionale consente di costituire società a totale partecipazione estera, altrettanto un imprenditore italiano può pensare di procedere all'insediamento di una propria società in un Paese estero, utilizzando capitale di provenienza nazionale.

Creare una società all'estero può significare dar vita ad una struttura interamente posseduta da soggetti italiani ovvero dar vita ad una struttura "mista" a partecipazione italiana ed estera.

Una società totalmente posseduta dal socio italiano insediata all'estero può avere lo convenienza di evitare qualsiasi tipo di ingerenza di un eventuale partner straniero, il quale potrebbe creare problemi di varia natura nella gestione d'impresa.

In alternativa si può procedere alla costituzione di una società mista (cioè partecipata da un partner estero), ove il socio italiano si assicuri "un robusto pacchetto di maggioranza" delle azioni (o delle quote societarie) e - eventualmente ed a supporto delle varie clausole statutarie - dotarsi di un rappresentate o procuratore di fiducia in loco.

La costituzione di una società all'estero, nell'uno o nell'altro caso, deve essere sempre preceduta da una serie di controlli sulla convenienza del diritto applicabile.

Tali valutazioni dovranno riguardare in particolare:

a) l'ammontare minimo di capitale sociale richiesto ai fini della costituzione: infatti l'immobilizzazione di una cifra considerevole a fronte di una prospettiva di introiti modesti non giustificherebbe l'operazione;

b) la possibilità di assolvere agevolmente le funzioni legate alla gestione della società: qualora la normativa locale richieda la presenza di più amministratori e l'obbligo per il consiglio di amministrazione o per l'assemblea dei soci di riunirsi con una certa frequenza nel Paese, la gestione della società potrebbe divenire particolarmente onerosa;

c) la forma di società più conveniente in base alle esigenze dell'impresa e alla normativa societaria locale.

Al fine di evitare problematiche ed implicazioni causate da una sostanziale differenza tra la nostra normativa e quella straniera, è opportuno fare esaminare la normativa applicabile da un esperto; infatti, nel nostro sistema, integrato e reso omogeneo dalla normativa comunitaria, siamo abituati a precisi standard di tutela dei soci e di controllo dell'attività societaria che talvolta possono non risultare ovvi nei Paesi in via di sviluppo.

Infatti, quando un'impresa decide di iniziare la sua attività in Paesi di recente sviluppo, deve affrontare tutte le possibili "insidie" della normativa locale: questa potrebbe essere frammentaria e difficilmente conoscibile, come spesso avviene in taluni Paesi privi di una tradizione giuridica in campo commerciale, così come potrebbe presentare gravi lacune su alcuni punti essenziali della disciplina societaria.

In particolare, la carente previsione in tema di obblighi e responsabilità di soci e amministratori deve essere colmata dallo statuto, approntato a cura della società costituenda.

Inoltre, può accadere che la normativa locale prescriva un obbligo per gli amministratori di essere proprietari di una quota azionaria della società amministrata, oppure - ancora - di essere cittadini del Paese in cui ha sede la società. Nella prima ipotesi, il requisito può essere soddisfatto quando l'amministratore possiede almeno un'azione.

Sui problemi relativi ai conflitti d'interesse tra gli amministratori e la società amministrata e ai contratti che gli amministratori potrebbero concludere con se stessi, in contrasto con gli interessi della società, alcune normative non prevedono alcun obbligo, lasciando quindi agli interessati il compito di regolare statutariamente queste ipotesi.

Lo stesso può dirsi per quanto concerne la disciplina delle società di capitali con un socio unico, il ruolo del revisore dei conti e dei sindaci, nonché gli obblighi di certificazione di bilancio.

Come già accennato, uno degli aspetti più gravosi è costituito dalle normative che prevedono un obbligo di residenza per un amministratore o un rappresentante della società nel Paese ospitante. Tuttavia, a questo ostacolo burocratico si rimedia talvolta ricorrendo ad un "prestanome" oppure domiciliandosi presso altri soggetti.

Valutazioni di prassi che - a titolo di semplificazione - possono essere riassunte nel seguente schema logico:

a. Forma giuridica più conveniente
b. Esame del diritto societario applicabile
c. Luogo di insediamento della sede della società
d. Ammontare del capitale sociale
e. Possibilità di conferimento in "natura" o in denaro
f. Possibilità di costituire una società con socio unico e sue conseguenze
g. Termini per il versamento del capitale sociale
h. Eventuali termini massimi previsti dalla legge straniera per la durata della società
i. Organi sociali previsti dalla legge straniera e loro modalità di nomina
j. Autorizzazioni e licenze necessarie previste dalla normativa del posto
k. Costi di tali autorizzazioni e licenze


Studio Associato D. & L.
Dr. Davide Diurisi
Avv. Andrea Lisi

 

 

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