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PAGINA WEB OPERA DELL’INGEGNO?

L’accostamento della pagina web alle opere dell’ingegno, presuppone una breve disamina del diritto d’autore, la cui disciplina è data dalla L. 633/1941.
In particolare l’art. 1 tutela tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, a prescindere dalla modalità di espressione.
Fondamentale, ai fini dell’operatività della tutela, il carattere creativo: deve cioè essere caratterizzante l’apporto personale dell’autore in forza del quale l’opera avrà un quid novi rispetto a quello che era preesistente.
Il concetto di opera dell’ingegno, così come da principio concepito, deve essere rivisitato: originariamente infatti, l’interesse dell’autore allo sfruttamento dell’opera si esauriva nel riconoscimento di una esclusiva di produzione e distribuzione dell’opera stessa. L’avvento della digitalizzazione comporta la possibilità di una infinita ed incontrollata riproduzione delle opere nonché di una loro facile e veloce trasferibilità: si è assistito in pratica ad una progressiva dematerializzazione dell’opera dell’ingegno dato che si rende marginale l’utilità e l’utilizzazione dei supporti.
Sono innegabili gli aspetti positivi di tale fenomeno; non si deve però ignorare la necessità di adeguare le norme esistenti alla mondo tecnologico sempre in fermento: con specifico riferimento al rapporto tra autori e nuove tecnologie sono problemi reali tanto la difficoltà di controllo quanto l’ideazione di strumenti ad hoc per la tutela degli autori stessi.
Effettivamente la legge sul diritto d’autore, con le sue recenti modifiche, considera anche il progresso tecnologico: l’art.2 annovera tra le opere dell’ingegno degne di tutela anche i programmi per elaboratore e le banche dati accessibili mediante mezzi elettronici.
Venendo alla tematica oggetto di questo scritto, la legge nulla dice sulle pagine web: cercheremo di comprendere se esse rientrano nel concetto di opera dell’ingegno e se godano della conseguente tutela.
Per affrontare tale problematica bisogna però rispondere ad una preliminare domanda: la pagina web che tipo di opera è? Secondo l’opinione prevalente essa rientra in una nuova categoria di opere, le c.d. opere multimediali, cioè creazioni che combinano in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini suoni etc.), normalmente fruibili attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi, ma la cui coesistenza è assicurata da un formato omogeneo, quello digitale e da un programma.
In sostanza quindi tre sono le caratteristiche perché si possa parlare di opera multimediale: espressione in forma digitale, compresenza di diverse opere dell’ingegno e funzionamento grazie ad un software gestionale.
Quella parte della dottrina, particolarmente sensibile ai rapporti tra diritto e nuove tecnologie, ritiene che un particolare tipo di opera multimediale costituita da grafica, immagini,testi e suoni combinati tra di loro sia proprio il sito web.
Conseguentemente, considerando l’opera multimediale come proiezione tecnologica dell’opera dell’ingegno tradizionale e la pagina web come particolare espressione di creazione multimediale, a quest’ultima deve essere estesa la tutela dettata dalla legge 644/1941: sia che la pagina web venga scomposta nelle singole parti che la caratterizzano e sia che invece venga vista unitariamente.
Nel primo caso, testi, grafica, foto musiche etc., in quanto singole opere dell’ingegno, godranno di tutela autonoma e indipendente rispetto al tutto. Più articolato il discorso invece nel caso di opera multimediale quale opera unitaria e autonoma rispetto alle sue parti.
Le norme di riferimento sono gli art. 10 e 38 L. D.A., dove si parla di opere comuni e di opere collettive: se l’opera è comune, ossia il risultato del contributo indistinguibile di più persone, i diritto d’autore apparterrà a tutti i coautori in comune; se si tratta invece di opera collettiva, cioè il frutto dell’assemblaggio di opere o parti di esse che comunque hanno carattere di creazione autonoma, i diritti spetteranno al coordinatore senza che con ciò vengano pregiudicate le ragioni degli autori delle singole opere o delle parti utilizzate per la creazione collettiva.
L’interpretazione appena illustrata trova conforto anche nella giurisprudenza.
La questione da cui trae spunto la pronuncia del Tribunale di Bari (Trib. Bari, sez. Lavoro, ord. 5933/1998) riguarda proprio il caso di un soggetto che aveva creato un sito web (un giornale on-line) per la RAI vedendoselo poi usurpato di fatto dalla stessa azienda, senza che fosse a lui riconosciuta la paternità dell’opera.
Premettendo come oramai il giornale telematico debba essere pacificamente ricondotto ad un comune prodotto editoriale, il Giudice pugliese, a proposito della pagina web, afferma testualmente che “non possono sussistere dubbi di sorta sul fatto che l’opera in questione sia tutelabile in base alla disciplina del diritto d’autore” e ancora che “si è quindi senz’altro in presenza di un opera intellettuale di carattere creativo proteggibile in base alla legge sul diritto d’autore, tanto più ove si pensi che la Corte Suprema ha costantemente affermato che a tali fini è sufficiente la sussistenza di un atto creativo seppur minimo”.
Si comprende perché tale pronuncia sia spesso riportata come cardine della tutela giuridica delle opere multimediali quali opere dell’ingegno.
Pertanto nel momento in cui si identificherà l’utilizzazione non autorizzata dei contenuti di una pagina web come fattispecie disciplinata dal diritto d’autore, scatteranno i meccanismi di tutela corrispondenti: non solo l’autore potrà ottenere la sospensione dell’indebito sfruttamento del suo ingegno ma anche il risarcimento del danno il quale comprenderà danno emergente (lesione economica effettivamente patita) e lucro cessante (mancato guadagno derivante dall’utilizzo illegittimo).

Nicolò Ghibellini

 

 

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