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Cenni sul sistema contrattuale in Romania e Bulgaria
A cura di Annalisa Spedicato -  Studio Legale Lisi

 

Per l’ordinamento Romeno e per quello Bulgaro un contratto prende vita nel momento in cui l'accettazione (conferma d'ordine) giunge nella sede di colui che ha formulato la proposta (ordine).
Perché un contratto abbia valore, in tali realtà statuali,  è sufficiente, dunque, il dato oggettivo della ricezione (secondo il principio di ricezione: artt. 969 e seguenti Codice Civile Romeno e art. 13 della Normativa Bulgara sulle obbligazioni ed i contratti). Pertanto, è bene conservare, come prova,  la conferma di risposta che ogni strumento telematico rilascia in automatico oppure attivare la modalità dell'avvenuta lettura, se la proposta è stata spedita tramite e-mail.

In questo modo, il proponente si trova nell’impossibilità di provare di non aver, senza sua colpa, conosciuto l'accettazione recapitata al suo indirizzo, ma ha la sola possibilità di provare che la posta è giunta in un momento inopportuno.

Questo significa che, in un primo tempo, il rischio della trasmissione dell'accettazione ricade sull'accettante, quindi, se l'accettazione giunge in ritardo o non giunge per nulla il contratto non si conclude, pur avendo emesso l'accettazione.

Inoltre, sia nel sistema romeno che in quello bulgaro, l'accettazione può essere revocata se chi ha emesso la proposta riceve la revoca prima della dichiarazione di accettazione o contemporaneamente con questa.

In Italia, invece, vige il principio della cognizione. Nel nostro Paese, affinché un contratto si possa considerare concluso è necessario che colui che ha operato la proposta sia venuto a conoscenza dell'accettazione dell’altra parte (art. 1326, I comma c.c.).

Come nell’ordinamento italiano, in Romania e Bulgaria, uno dei requisiti essenziali del contratto è la causa (in altri paesi, come ad esempio in Germania, vigendo invece il sistema dell'astrattezza, la causa non è ritenuta un  presupposto essenziale). Vigendo, dunque,  il principio causalistico, l'accordo non perfeziona il trasferimento della proprietà, nonostante sia accompagnato dalla consegna, se si è in presenza di una causa di nullità.

 In Germania, invece, anche in presenza di una causa di nullità contrattuale, la consegna è un atto totalmente indipendente dal precedente momento dell'accordo ; pertanto, l’effetto del contratto si verifica ugualmente.

Importante è inoltre sapere quali sono i presupposti necessari perché valga un trasferimento mobiliare inter vivos.

A tal proposito, sia nell’ordinamento bulgaro (artt. 8 e segg. Norme contrattuali del 22 Novembre 1950) che in quello Romeno (art. 1313 cc e segg. CC Romeno) occorrono tre presupposti : il consenso, la causa e la consegna; diversamente da quello che accade nel nostro Paese, dove sono sufficienti solo il consenso e la causa.

Considerando che il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà è importante al fine di stabilire le eventuali responsabilità in caso di perimento del bene, in Bulgaria e in Romania, il venditore che non ha ancora consegnato la res, essendone ancora proprietario, la può trasferire consegnandola a terzi, nonostante essa sia oggetto di una pregressa pattuizione negoziale, salvo l’obbligo di risarcire il danno al primo formale acquirente.

E’ opportuno, dunque, qualora l’imprenditore abbia stipulato un contratto in tali Stati, ottenere la consegna del bene acquistato nel tempo più breve possibile.

 

 

 

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