giovedì, 28 marzo 2024
Cerca  
 Digitalizzazione
 Internazionalizzazione
 Approfondimenti
 Links
 Eventi
 Newsletter 
 Formazione 
 Servizi 
 Contatti 
 Utilità 
 Archivio News 
 
 

Le responsabilità dei motori di ricerca

I motori di ricerca sono data-base che indicizzano i testi sulla rete e offrono agli utenti un accesso per la consultazione. Essi pertanto organizzano le informazioni estratte dalla rete Internet attraverso appositi softwares (in particolare gli spiders) e le offrono agli utenti così organizzate.

In particolare è importante sottolineare che l’indicizzazione operata dal motore di ricerca non è frutto di un procedimento selettivo volontario ma bensì automatico, in quanto i testi vengono indicizzati attraverso l’utilizzazione di un programma che segue i link delle pagine web e consente di individuare tutti i documenti di testo che incontra. Tale indicizzazione potrà inoltre essere completata dai vari gestori dei siti che hanno la facoltà di indicare delle parole chiave (i meta tags) attraverso le quali il programma utilizzato dal motore di ricerca sarà in grado di rendere ancor più completa l’indicizzazione.

Pertanto in sintesi il motore di ricerca può considerarsi un data-base che indicizza i testi presenti in rete attraverso appositi software. A fronte di tali caratteristiche tecniche è opportuno rilevare come i motori di ricerca, consentendo agli utenti della rete di accedere ai più svariati materiali attraverso un reperimento automatico dei documenti ipertestuali, si pongono inevitabilmente al centro di alcune rilevanti problematiche giuridiche.

Di  recente il Garante italiano della Privacy è intervenuto proprio in relazione alle informazioni fornite dai motori di ricerca, stabilendo che, decorso un congruo periodo di tempo, non possono più costituire oggetto di indicizzazione informazioni relative a condanne e sanzioni.  In particolare la decisione è stata adottata sulla base di un ricorso presentato da un operatore pubblicitario che lamentava il fatto che una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti alcuni anni prima, e contenuta nel sito di un Ente pubblico, difficilmente sarebbe stata dimenticata proprio a causa delle indicizzazioni operate dai motori di ricerca che consentivano agli utenti di risalire a tale notizia attraverso il solo nominativo del ricorrente. Il Garante ha stabilito l’obbligo per l’ente  di spostare l’informazione sulla condanna in una parte specifica del sito non più indicizzabile dai motori di ricerca, rendendola pertanto ugualmente disponibile, ma sottraendola ad un’eccessiva rintracciabilità da parte dell’utenza.

Un tale intervento era già stato preannunciato dalla Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di tutelare nei confronti delle modalità di funzionamento dei motori di ricerca il cosiddetto diritto all’oblio, ossia il diritto di ciascuno, riconosciuto dal Codice dei dati personali, ad essere dimenticato nella sfera pubblica in ordine a fatti accaduti da alcuni anni. Ma alla luce di questa pronuncia e della normativa vigente, quali responsabilità sono addebitabili ai motori di ricerca in relazione al loro modo di operare nella rete? 

In proposito è indubbio che la responsabilità civile e penale si configurerà ogni qualvolta il motore di ricerca ponga in essere una violazione diretta di una norma in relazione all’attività posta in essere (come ad esempio accade nell’ipotesi della violazione di un altro marchio oppure quando svolge nei confronti del pubblico attività finanziaria abusiva). Si tratta in altri termini della responsabilità che grava su chiunque per fatto proprio. Tuttavia ben più complesso è stabilire quando il motore di ricerca possa rispondere dell’illiceità dei documenti ipertestuali oggetto della indicizzazione effettuata.

Sotto tale profilo si può ritenere che il motore di ricerca non possa rispondere dell’illiceità delle pagine web indicizzate poiché a fronte dell’automaticità di reperimento delle informazioni rimarrà necessariamente estraneo all’attività illecita posta in essere da terzi. Tutto ciò trova conferma alla luce del recente decreto legislativo n. 70 del 2003 attuativo della direttiva comunitaria n. 31 del 2000, il quale non prevede a carico dei providers alcun obbligo preventivo di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate.  Del resto in linea generale l’assenza di un controllo nella fase di indicizzazione è complementare al funzionamento stesso del motore di ricerca che per sua natura ha l’obiettivo di offrire agli utenti della rete un’informazione il più possibile esaustiva.

Tuttavia recentemente alcuni dei principali motori di ricerca presenti in rete hanno cercato di introdurre alcune forme di controllo a livello di fase di indicizzazione. In particolare in Germania i grandi motori di ricerca hanno accettato di eliminare dai loro risultati tutti i siti di contenuto illegale adottando tale regola all’interno di un codice di buona condotta redatto dall’associazione di autoregolamentazione volontaria dei servizi multimediali FSM, organismo non governativo nato nel 1997 e legittimato a ricevere i reclami dei navigatori Internet tedeschi in merito a siti a contenuto illegale.

Tutto ciò è sicuramente utile, tuttavia è legittimo dubitare che tali tipi di accordo avranno consistente efficacia ove non prevedano un continuo e rapido aggiornamento dei siti da censurare, poiché nulla impedisce ai diversi proprietari dei siti di modificarne i contenuti e le parole chiave per sfuggire alla censura attuata dai motori di ricerca nella fase di indicizzazione.  Sotto altro profilo, diversamente sarà configurabile una responsabilità ove il motore di ricerca consenta, attraverso la propria memorizzazione temporanea, di rendere fruibili all’utente pagine web illecite non più esistenti nei rispettivi siti e dagli stessi rimosse. In tale circostanza, infatti, il motore di ricerca diviene l’unico responsabile del contenuto illecito richiamato. Sotto quest’ultimo aspetto il legislatore all’art. 15 del richiamato decreto ha, infatti, previsto per i providers, che svolgono attività di memorizzazione temporanea, l’obbligo di agire per rimuovere e disabilitare l’accesso alle informazioni che siano state rimosse dal luogo dove si trovavano originariamente o il cui accesso è stato disabilitato o che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Pertanto sarà onere del motore di ricerca agire prontamente a posteriori ove venga a conoscenza della illiceità di documenti ipertestuali temporaneamente memorizzati. In proposito il Presidente del Tribunale di Parigi non ha ritenuto responsabile una società proprietaria di un motore di ricerca per aver inserito tra i siti indicizzati un sito lesivo della dignità e onorabilità di un utente, proprio a fronte del fatto che detta società si è prontamente mossa eliminando a posteriori all’interno del data-base ogni riferimento al sito contestato.

Infine, a conclusione dell’esame relativo alle diverse problematiche giuridiche connesse al funzionamento di un motore di ricerca, è opportuno valutare se e quando quest’ultimo possa incorrere nella violazione del copyright relativo ai documenti ipertestuali oggetto di indicizzazione. A tal fine occorre distinguere a seconda del tipo di collegamento (il link) utilizzato dal motore di ricerca. Pertanto ove per rappresentare il link si utilizzi materiale protetto da copyright senza il consenso del titolare si incorrerà nella violazione del diritto d’autore. Diversamente nessuna violazione sarà configurabile ove il link venga semplicemente utilizzato in quanto collegamento, poiché il contenuto del sito linkato non viene copiato per effetto del link sul sito linkante ma viene copiato soltanto sul computer dell’utente dietro istruzione del browser. In ogni caso, al fine di evitare qualsiasi responsabilità per violazione del diritto d’autore, come espressamente previsto dall’articolo 15 del d. lgs n. 70 del 2003, il motore di ricerca dovrà indicizzare le informazioni senza apporvi alcuna modifica. Dovrà inoltre, secondo quanto stabilito da detta norma, conformarsi alle condizioni previste per l’accesso alle informazioni, conformarsi alle norme di aggiornamento delle informazioni e non interferire con l’utilizzo lecito della tecnologia utilizzata in rete per ottenere dati sull’impiego delle informazioni.

In conclusione preme sottolineare che il legislatore nel fissare tali doveri ha pedissequamente tradotto, senza interpretarne il significato, le previsioni contenute all’interno della direttiva comunitaria. Sarà, infatti, difficilmente immaginabile la possibilità di dimostrare che un fornitore, e nel nostro caso un motore di ricerca, si sia o meno conformato alle norme di aggiornamento delle informazioni oppure abbia o non abbia interferito con l’uso lecito della tecnologia. 

 

 

                                                                           Dott. Marco Masieri

www.consulentelegaleinformatico.it

 

15/04/2005

 

© copyright 2001-2024 - Scint Lecce - Tutti i diritti riservati
 
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica, infatti esso è espressione di un Centro Studi (Associazione senza fini di lucro denominata "SCINT") e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base della disponibilità del materiale.
Il sito è curato e coordinato dallo Studio Associato D.&L., di Lecce.